LEGGE N.19 del 2001 
      Norme per la disciplina dell’attività degli operatori del turismo
      subacqueo. 
      LEGGE REGIONALE 4 luglio 2001 n. 19
      BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 01/08/2001 n. 07
      Norme per la disciplina dell’attività degli operatori del turismo
      subacqueo.
      Il consiglio regionale ha approvato. 
      Il Commissario del Governo ha apposto il visto. 
      IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga La seguente legge regionale: 
      Articolo 1 (Finalità e ambito di applicazione)
      1. La presente legge disciplina l’attività degli operatori del turismo
      subacqueo e detta norme per l’accertamento dei requisiti per l’esercizio,
      anche a scopo professionale, delle attività di istruttore e di guida
      subacquea, dei centri di immersione e di addestramento subacquei e delle
      associazioni senza scopo di lucro. 
      2. Restano ferme le competenze dell’autorità marittima previste dalla
      vigente normativa sulle attività subacquee ai fini della sicurezza e degli
      usi marittimi. 
      Articolo 2 (Definizioni) 
      1. Ai fini della presente legge per immersione subacquea a scopo
      turistico e ricreativo si intende l’insieme delle attività ecosostenibili
      volte all’osservazione dell’ambiente marino sommerso, nelle varie forme
      diurne e notturne. Tali attività, se effettuate con autorespiratore,
      devono essere esercitate da persone in possesso di brevetto subacqueo ed
      entro i limiti e con le procedure e gli standard operativi previsti dal
      brevetto stesso. 
      2. Per brevetto subacqueo si intende un attestato di addestramento
      rilasciato da un istruttore subacqueo, previo superamento del relativo
      corso teorico pratico ed emesso da una organizzazione didattica,
      riconosciuta a livello nazionale o internazionale, per l’attività
      subacquea. 
      3. Per organizzazione didattica per le attività subacquee, in campo
      turistico e ricreativo, si intende l’impresa o l’associazione a diffusione
      nazionale o internazionale, italiana o straniera, che preveda come oggetto
      sociale esclusivo o principale l’esercizio di attività di formazione e
      addestramento, dal livello di ingresso a quello di istruttore subacqueo. 
      4. Per istruttore subacqueo si intende chi, in possesso di corrispondente
      brevetto, insegna, a scopo turistico e ricreativo, a persone singole o a
      gruppi le tecniche di immersione subacquea, in tutte le sue
      specializzazioni. L’istruttore subacqueo può svolgere anche l’attività di
      guida subacquea. 
      5. Per guida subacquea si intende chi, in possesso di corrispondente
      brevetto accompagna, a scopo turistico e ricreativo, singoli o gruppi in
      possesso di brevetto. 
      6. Per centri di immersione e di addestramento subacquei si intendono quei
      soggetti che dispongono di risorse di tipo logistico, organizzativo e
      strumentale per offrire servizi specializzati per il turismo, attraverso
      il supporto alla pratica e all’apprendimento dell’attività turistico
      ricreativa subacquea, con standard operativi che garantiscano la massima
      sicurezza dei clienti e degli operatori nonché il rispetto delle norme
      infortunistiche e di tutela dell’ambiente. 
      Articolo 3 (Elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo) 
      1. È istituito presso la Regione Liguria l’Elenco regionale degli
      operatori del turismo subacqueo, suddiviso nelle seguenti sezioni: 
      a) guide subacquee; 
      b) istruttori subacquei; 
      c) centri di immersione e di addestramento subacqueo; 
      d) associazioni senza scopo di lucro che svolgono attività subacquee. 
      2. L’Elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo comprende
      anche la sezione delle principali organizzazioni didattiche, nazionali o
      internazionali, per l’attività subacquea. 
      3. L’Elenco è pubblicato annualmente nel Bollettino Ufficiale della
      Regione Liguria (B.U.R.L.). 
      Articolo 4 (Esercizio della attività di guida e istruttore subacqueo) 
      1. L’esercizio dell’attività di guida e istruttore subacqueo a scopo
      turistico e ricreativo nel territorio della Liguria è subordinato alla
      iscrizione nella specifica sezione dell’Elenco regionale di cui
      all’articolo 3. Ai fini della iscrizione le guide e gli istruttori devono
      possedere i seguenti requisiti: 
      a) maggiore età; 
      b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea. Sono
      equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro
      posizione ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (testo
      unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
      norme sulla condizione dello straniero) e successive modificazioni; 
      c) non aver riportato condanne tra quelle previste all’articolo 11 del
      testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773
      (approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e
      successive modificazioni, salvo che non sia intervenuta la
      riabilitazione; 
      d) diploma di scuola dell’obbligo, o diploma conseguito all’estero per il
      quale sia valutata l’equivalenza dalla competente autorità italiana; 
      e) brevetto di istruttore subacqueo o di guida subacquea rilasciato,
      previo esame teorico-pratico, da una organizzazione didattica iscritta
      nell’Elenco di cui all’articolo 3; 
      f) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile per i
      rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attività svolte; 
      g) idoneità psicofisica allo svolgimento dell’attività. 
      Articolo 5 (Esercizio della attività dei centri di immersione e di
      addestramento subacqueo) 
      1. L’apertura e l’esercizio delle attività dei centri di immersione e
      addestramento subacqueo in Liguria sono subordinati all’iscrizione nella
      specifica sezione dell’Elenco regionale di cui all’articolo 3. Ai fini
      dell’iscrizione i centri devono possedere i seguenti requisiti: 
      a) partita IVA; 
      b) iscrizione presso la Camera di Commercio o in altro registro previsto
      dalla vigente normativa; 
      c) disponibilità di una sede appropriata per lo svolgimento delle attività
      teoriche; 
      d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni e per le
      attività autorizzate, conformi alle prescrizioni in materia di
      antinfortunistica e in perfetto stato di funzionamento; 
      e) idonee dotazioni di pronto soccorso; 
      f) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile per
      rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attività svolte. 
      2. Per le succursali o filiali di centri di immersione e di addestramento
      subacqueo aventi sede principale in altra Regione italiana o Stato
      dell’Unione Europea si applicano le stesse disposizioni previste nel comma
      1. 
      3. I centri di immersione e addestramento nell’esercizio della propria
      attività devono avvalersi di guide e istruttori iscritti nell’Elenco di
      cui all’articolo 3. 
      4. La Giunta regionale definisce i criteri per la verifica del possesso
      dei requisiti indicati alle lettere c), d) ed e) del comma 1 sentite anche
      le categorie degli operatori del turismo subacqueo, come individuate
      nell’Elenco previsto dall’articolo 3 della presente legge. 
      Articolo 6 (Associazioni senza scopo di lucro)
      1.Le associazioni senza scopo di lucro a carattere nazionale, regionale e
      locale che svolgono l’attività subacquea in modo continuativo per i propri
      associati, per esercitare l’attività nel territorio della Liguria devono
      essere iscritte nell’Elenco regionale di cui all’articolo 3 e possedere i
      requisiti di cui all’articolo 5, comma 1, lettere c), d), e), f). 
      2. Le associazioni di cui al comma 1, nell’esercizio della propria
      attività, devono avvalersi di guide e istruttori iscritti nell’Elenco di
      cui all’articolo 3. 
      Articolo 7 (Domanda di iscrizione) 
      1. La domanda di iscrizione nell’Elenco regionale di cui all’articolo 3 è
      rivolta al Dirigente della struttura regionale competente. 
      2. Il Dirigente con proprio decreto definisce per ciascuna sezione
      dell’Elenco lo schema tipo delle domande di ammissione e la documentazione
      da allegare. 
      3. L’iscrizione nell’Elenco è disposta dal Dirigente della struttura
      competente entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda. Con
      l’inutile decorso del termine, la domanda si considera accolta ed il
      responsabile del procedimento, nei dieci giorni successivi, comunica al
      destinatario del provvedimento l’avvenuto assenso. 
      4. Il Dirigente della struttura competente dispone la cancellazione o la
      sospensione dall’Elenco in conseguenza della perdita dei requisiti o
      dell’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’articolo
      11. 
      Articolo 8 (Rinnovo dell’iscrizione) 
      L’iscrizione si intende rinnovata a seguito di presentazione, entro il
      31 gennaio di ogni anno, di dichiarazione sostitutiva di permanenza dei
      requisiti per l’iscrizione nell’Elenco stesso unitamente, per i soggetti
      di cui all’articolo 4, a certificazione di idoneità psicofisica allo
      svolgimento dell’attività. 
      Articolo 9 (Uso della denominazione) 
      1. La Regione rilascia alle guide ed agli istruttori subacquei iscritti
      nell’Elenco di cui all’articolo 3 apposito tesserino identificativo su cui
      sono riportati la sezione di appartenenza all’Elenco con il numero
      progressivo attribuito. 
      2. La denominazione di "centro di immersione o di addestramento
      subacqueo", anche nelle corrispondenti traduzioni nelle lingue straniere,
      è riservata alle imprese o alle associazioni iscritte nell’Elenco
      regionale. 
3. Ogni centro ha diritto all’uso esclusivo del proprio nome.
      4. Nei centri di immersione e di addestramento subacquei deve essere
      esposta in modo visibile, copia attestante l’iscrizione nell’Elenco
      regionale, con l’indicazione della denominazione e delle attività
      autorizzate. Analoga documentazione deve essere esposta nelle sedi delle
      associazioni di cui all’articolo 6.
      Articolo 10 (Tariffe) 
      1. Le associazioni di categoria comunicano, entro il 30 novembre di ogni
      anno, alla Regione ed alle Province le tariffe che intendono praticare
      l’anno successivo, ai soli fini di informazione turistica. 
      Articolo 11 (Sanzioni) 
      1. Per le violazioni della presente legge si applicano le seguenti
      sanzioni amministrative pecuniarie: 
      a) per gli iscritti nell’Elenco regionale che nell’esercizio della loro
      attività violino quanto previsto dall’articolo 2 comma 1 si applica una
      sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5.000.000 a lire 15.000.000; 
      b) per i centri e le associazioni che si avvalgono di guide ed istruttori
      non autorizzati all’esercizio dell’attività, si applica una sanzione
      amministrativa pecuniaria da lire 4.000.000 a lire 12.000.000; 
      c) per coloro che esercitano l’attività di operatore del turismo
      subacqueo, senza essere iscritti nell’apposita sezione dell’Elenco
      regionale di cui all’articolo 3, si applica una sanzione amministrativa
      pecuniaria da lire 2.000.000 a lire 6.000.000; 
      d) per chi ricorre all’uso della denominazione "centro di immersione o
      addestramento subacqueo", senza essere iscritto nella specifica sezione
      dell’Elenco di cui all’articolo 3, si applica una sanzione amministrativa
      pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 3.000.000. 
      2. Gli iscritti nell’Elenco regionale che nell’esercizio della loro
      attività violino quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 o dalle
      ordinanze delle locali Capitanerie di porto sull’attività subacquea o
      dalle ordinanze di tutela ambientale, sono sospesi dall’Elenco di cui
      all’articolo 3 per un periodo minimo di un mese e massimo di un anno; nel
      caso di ripetuta violazione, può essere disposta la cancellazione con
      divieto di iscrizione per un periodo non inferiore a tre anni. In caso di
      procedimento penale pendente, conseguente ad incidente avvenuto durante
      attività turistico ricreativa o didattica, può essere disposta la
      sospensione dall’Elenco regionale per un periodo minimo di sei mesi e fino
      ad un massimo di diciotto mesi. Dell’avvenuta applicazione della sanzione
      è data tempestiva comunicazione all’organizzazione didattica che ha
      rilasciato il brevetto subacqueo. 
      3. Le sanzioni previste dalla presente legge si cumulano con le eventuali
      sanzioni penali o amministrative statali vigenti in materia.
      4. Per l’accertamento delle violazioni e le irrogazioni delle sanzioni di
      cui alla presente legge, si applica la legge regionale 2 dicembre 1982 n.
      45 (norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di
      competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o
      subdelegati) e successive modifiche ed integrazioni. 
      Articolo 12 (Norme finali e transitorie) 
      1. I soggetti che all’entrata in vigore della presente legge siano in
      possesso dei requisiti di cui alle lettere f) e g) dell’articolo 4 e
      abbiano conseguito i brevetti di guida o istruttore rilasciati dalle
      seguenti organizzazioni didattiche nazionali e internazionali, sono
      iscritti nella sezione guide e istruttori dell’Elenco di cui all’articolo
      3 su domanda da presentare entro novanta giorni dall’entrata in vigore
      della presente legge: 
      – CMAS (Confederazione Mondiale delle Attività Subacquee) 
      – FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee) 
      – ACUC (American Canadian Underwater Certification) 
      – PADI (Professional Association of Diving Instructors) 
      – NAUI (National Association of Underwater Instructors) 
      – SSI (Scuba Schools International) 
      – IDEA (International Diving Educators Association) 
      – NASDS (National Association of Scuba Diving School) 
      – FIAS (Federazione Italiana Attività Subacquee) 
      – ANIS (Associazione Nazionale Istruttori Subacquei) 
      – UISP (Lega Nazionale Attività Subacquee) 
      – HSA (Associazione Nazionale Attività Subacquee e Natatorie per
      Disabili) 
      – ASPH (Associazione Subacquea Portatori di Handicap) 
      – IAHD (Associazione Internazionale per Subacquei portatori di Handicap) 
      – NASE (National Academy of Scuba Educators) 
      – IANTD (International Association of Nitrox & Technical Divers) 
      – PSA (Professional Scuba Association Europe) 
      – SNSI (Scuba Nitrox Safety International) 
      – DIA (Dive International Agency) 
      – TSA (Trinix Scuba Association). 
      2. La sezione dell’elenco di cui al comma 2 dell’articolo 3 comprende le
      principali organizzazioni didattiche, nazionali ed internazionali, per
      l’attività subacquea ed è aggiornata periodicamente con deliberazione
      della Giunta regionale. 
      3. I centri di immersione e di addestramento subacquei, che dimostrino di
      aver esercitato detta attività per almeno due anni negli ultimi cinque e
      che siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, sono iscritti
      nell’Elenco di cui all’articolo 3 su domanda da presentare entro novanta
      giorni dall’entrata in vigore della presente legge. 
      4. Le associazioni senza scopo di lucro che si trovino nelle condizioni di
      cui al comma 3 e che siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6
      sono iscritte nell’Elenco di cui all’articolo 3 nella rispettiva sezione
      su domanda da presentare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della
      presente legge. 
      5. In sede di prima applicazione, nei casi di cui ai commi 3 e 4, il
      possesso dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1
      dell’articolo 5 è dimostrato con la dichiarazione sostitutiva di
      conformità alle normative vigenti. 
      6. I modelli di domande di cui al comma 2 dell’articolo 7 sono pubblicati
      nel B.U.R.L. entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della
      presente legge nel Bollettino medesimo. 
      7. Sono ritenute valide le domande già presentate ai sensi della legge
      regionale 24 marzo 2000 n. 28 (norme per la disciplina dell’attività degli
      operatori del turismo subacqueo) e il relativo procedimento si conclude
      con provvedimento espresso entro quarantacinque giorni dall’entrata in
      vigore della presente legge. 
      Articolo 13 (Abrogazione di norme) 
      
      1. La legge regionale 24 marzo 2000 n. 28 (norme per la disciplina
      dell’attività degli operatori del turismo subacqueo) è abrogata. 
      La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
      Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
      come legge della Regione Liguria. 
      Data a Genova, addì 4 luglio 2001 
      IL PRESIDENTE 
      Sandro Biasotti 

                                                                    
















