• Home
  • News
  • Articoli
    • Apnea
    • Archeosub
    • Foto-Video sub
    • Immersioni
    • Interviste
    • L’esperto risponde
    • Laboratorio
    • Medicina e tecnica
    • Norme
    • Operatori
    • Prodotti di Subacquea
    • Prodotti Foto-Video sub
    • Snorkeling
  • Viaggi
    • Offerte viaggi sub
    • Africa
    • America
    • Asia
    • Europa
    • Oceania
  • ScubaList
    • Elenco operatori
    • Strutture in evidenza
    • Strutture preferite dagli utenti
    • Strutture con offerte speciali
    • Cambia località
    • Aggiungi la tua struttura
    • Cerca Struttura
    • Registra la tua struttura
  • ScubaZone Magazine
  • Forum
  • Podcast
  • Zero Pixel
  • Contatti
  • Home
  • News
  • Articoli
    • Apnea
    • Archeosub
    • Foto-Video sub
    • Immersioni
    • Interviste
    • L’esperto risponde
    • Laboratorio
    • Medicina e tecnica
    • Norme
    • Operatori
    • Prodotti di Subacquea
    • Prodotti Foto-Video sub
    • Snorkeling
  • Viaggi
    • Offerte viaggi sub
    • Africa
    • America
    • Asia
    • Europa
    • Oceania
  • ScubaList
    • Elenco operatori
    • Strutture in evidenza
    • Strutture preferite dagli utenti
    • Strutture con offerte speciali
    • Cambia località
    • Aggiungi la tua struttura
    • Cerca Struttura
    • Registra la tua struttura
  • ScubaZone Magazine
  • Forum
  • Podcast
  • Zero Pixel
  • Contatti
Più di un portale di subacquea
nosy
Home Articoli Norme Liguria – 94

Liguria – 94

08/10/2003

UFFICIO
CIRCONDARIALE MARITTIMO
SANTA MARGHERITA LIGURE


ORDINANZA N° 94/98


AREA MARINA PROTETTA DI PORTOFINO

Il sottoscritto,
Tenente di Vascello (CP) Pil., Capo del Circondario Marittimo di Santa
Margherita Ligure,:

VISTO: il
Decreto 6 Giugno 1998 del Ministero dell’Ambiente, istitutivo dell’area
naturale marina protetta di Portofino, successivamente indicato come
Decreto;

VISTA: la
propria ordinanza n° 91/98 in data 25.08.1998, inerente a quanto
sopracitato;

VISTA: le
direttive impartite dal Ministero dell’Ambiente con Dispaccio n°
4275/5/MIN in data 28.08.98;

VISTO:
l’art 7 della Legge 16.07.1998, n° 239;

VISTA: la
perimetrazione riportata dal Decreto ed allegata, come parte integrante
della presente Ordinanza;

VISTI:
gli articoli 30 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento
di Esecuzione parte marittima;

VISTA: la
competenza del Circondario Marittimo di Santa Margherita Ligure su parte
dell’area della riserva marina di Portofino ed in particolare:
a) l’area di riserva generale da Punta Carega a Punta Portofino, ricadente
nel Comune di Portofino;
b) l’area di riserva parziale da Punta Portofino a Punta Pedale, ricadente
nei Comuni di Portofino e di Santa Margherita Ligure;

RITENUTO:
necessario disciplinare transitoriamente in attesa della costituzione
degli organi dell’Ente Gestore e dell’emanazione del previsto Regolamento
le attività nautiche dell’area naturale marina protetta di Portofino
ricadente nella giurisdizione di questo Circondario Marittimo:

RENDE NOTO

La riserva
integrale è costituita nell’area marina di Cala dell’Oro, interna alla
congiungente Punta Torretta – Punta del Buco ed è delimitata dalla
congiungente i punti sottoindicati e la costa:

(OMISSIS)

Nella riserva
integrale
dell’area marina protetta di Portofino (Cala dell’Oro)
sono vietati
:
– la navigazione, l’ancoraggio e l’ormeggio di qualsiasi tipo di mezzo
nautico;
– qualsiasi tipo di pesca
– la balneazione.

ORDINA

Art. 1 –
RISERVA GENERALE

La riserva
generale comprende il tratto di mare da Punta Portofino a Punta della
Chiappa e la costa con esclusione della riserva integrale di Cala dell’Oro
e fatto salvo il corridoio di accesso a S. Fruttuoso ed è delimitata dalla
congiungente i punti sottoelencati:

(OMISSIS)

Nella zona di
riserva generale
sono vietati:
– l’ancoraggio;
– l’ormeggio non regolamentato;
– la pesca subacquea.
Sono consentiti:
– l’accesso a remi o a vela, con la possibilità di dare fondo all’ancora,
soltanto a piccole unità navali non più lunghe di 6 metri circa.
La velocità dovrà essere mantenuta non superiore ai 5 nodi e le rotte, per
raggiungere il punto di fonda, dovranno essere perpendicolari
all’andamento della linea di costa.
Le unità da diporto da 7 metri in su, rispettando le modalità di
navigazione precedentemente espresse, potranno accedere e dare fondo solo
su autorizzazione della Capitaneria di Porto;
– le immersioni subacquee guidate a cura di imprese/associazioni
autorizzate dalla Capitaneria di Porto di Genova e già operative dalla
data di entrata in vigore del Decreto. Tali attività subacquee dovranno
essere compatibili con la tutela delle specie viventi e la conservazione
dei fondali (fotografie, riprese subacquee, turismo subacqueo , etc.);
– l’esercizio della piccola pesca professionale da parte di pescatori
residenti nei Comuni di Camogli, Portofino e Santa Margherita Ligure con i
mezzi e nei luoghi autorizzati (da intendersi, in attesa della prevista
regolamentazione da parte dell’Ente di Gestione, con le unità navali e con
gli strumenti da pesca indicati nella licenza, e nei luoghi di pesca
tradizionali nell’ambito della zona "B");
– la balneazione;
– l’attività di pesca sportiva da riva con canna senza mulinello;
– l’attività di pesca sportiva da natante (a remi o a vela non più lunghi
di 6 metri circa) con l’uso di canna e lenza da fermo esercitata da
cittadini di Camogli, Portofino e Santa Margherita Ligure.

ARTICOLO 2 –
RISERVA PARZIALE

La riserva
parziale comprende il tratto di mare da Punta Pedale alla punta Portofino
e la costa, fatto salvo il corridoio di accesso al Porto di Portofino, e
da Punta Chiappa a Punta Cannette ed è delimitata dalla congiungente i
punti sottoindicati:

(OMISSIS)

Nella zona di
riserva parziale
sono vietati:
– l’ancoraggio;
– l’ormeggio non regolamentato;
– la pesca subacquea.
Sono consentiti:
– l’accesso e l’ancoraggio di piccole unità a remi, a vela, a motore
non più lunghe di 6 metri circa.
La velocità dovrà essere mantenuta non superiore a 5 nodi e le rotte per
raggiungere il punto di fonda, dovranno essere perpendicolari
all’andamento della linea di costa.
Nella zona compresa tra le congiungenti punto A (Punta del Pedale), punto
C (Punta Caieca) e punto B (Lat. 44°18′.42N e Long. 009°13′.10E) l’accesso
e l’ancoraggio è consentito senza autorizzazione anche ad unità da diporto
da 7 metri in su con le modalità di avvicinamento già precedentemente
espresse per i natanti minori.
Nelle restanti zone della riserva parziale le unità da diporto da sette
metri in su potranno accedere e dare fondo solo su autorizzazione della
Capitaneria di Porto;
– le immersioni subacquee compatibili con la tutela delle specie viventi e
la conservazione dei fondali, sia singole che guidate;
– l’esercizio della piccola pesca professionale da parte di pescatori
residenti nei comuni di Camogli, Portofino e Santa Margherita Ligure con
mezzi autorizzati (da intendersi, in attesa della prevista
regolamentazione da parte dell’ente di gestione, con le unità navali e con
gli strumenti da pesca indicati nella licenza);
– la balneazione;
– la pesca sportiva con sole lenze e canne da fermo, da riva o con natanti
non più lunghi di 6 metri circa

Articolo 3 –
ROTTE E VELOCITA’

Le unità navali
in navigazione nella fascia di mare prospicente l’area marina protetta di
Portofino, per una larghezza di mille metri a partire dai confini
dell’area protetta, devono procedere a velocità non superiore a 10 nodi.
Tale limite non si applica per i battelli di linea per il trasporto
passeggeri.

Articolo 4 –
CORRIDOIO E PORTO DI PORTOFINO

Il corridoio di
accesso al Porto di Portofino è riservato al transito.
Tutte le unità che navigano nel suddetto corridoio devono procedere alla
velocità massima di 5 nodi.
Nell’area del Porto di Portofino, delimitata dalla linea immaginaria
congiungente Punta Caieca e Punta Coppo, in assenza dell’Ente gestore
della riserva, l’approdo ai pontili e l’ormeggio alle strutture fisse e ai
galleggianti, è regolamentato dai titoli concessori in corso di validità e
dalle ordinanze dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita
Ligure.

Articolo 5 –
SANZIONI

I contravventori
alle disposizioni fissate con la presente ordinanza ed ai divieti
contenuti nel decreto 6 giugno 1998 del Ministero dell’Ambiente saranno
perseguiti, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito, ai
sensi dell’art. 30 della Legge 30.12.1982, n° 979, che prevede la sanzione
amministrativa da L. 200.000 a L. 5.000.000, nonchè la confisca delle
cose, strumenti ed attrezzi attraverso i quali si sia commessa la
violazione e la restituzione di quanto comunque asportato dalla riserva.

L’ordinanza n° 91/98 in data 25.08.1998 è abrogata.

Santa Margherita Ligure, 05.09.1998

IL COMANDANTE

Tenente di
Vascello (CP) Pil.

F/to Guido
FERRARO


TAGarticoli liguria norme
Messaggio precedenteSardegna - 9 Next PostLiguria - 44

Articoli correlati

punta faro immersione sub

Immersione subacquea a Punta Faro nell’Area Marina Protetta di Portofino

immersioni subacquee portofino

Immersioni subacquee a Portofino

golfo dei poeti

Immersioni subacquee al Golfo dei poeti e Cinque Terre


Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Banner 1

Garmin descent x501
Seac
Albatros Top Boat 2025
Mete subacque
Camel rotazione
Agusta resort
Aqualung
Mares
Mares
Seac
Beuchat
Aquaman
Scubapro
DiveSystem brand logo quadrato

Informazioni

  • Collabora con noi
  • Pubblicità

 

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Resta sempre aggiornato con la newsletter di Scubaportal.it

Please wait
Iscrivendoti alla newsletter accetti automaticamente la privacy di scubaportal.it by Zero Pixel

SCUBAPORTAL SOCIAL

Facebook Instagram Telegram Youtube
© Zero Pixel Srl - PIVA 09110210961 - info@scubaportal.it
  • Chi siamo
  • Home
  • Privacy
  • Cookie Policy
  • Contattaci
  • Avvertenze
Gestisci Consenso Cookie
Usiamo cookie per ottimizzare il nostro sito web ed i nostri servizi.
Funzionale Sempre attivo
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
Preferenze
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
Statistiche
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici. L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
Marketing
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.
Gestisci opzioni Gestisci servizi Gestisci fornitori Per saperne di più su questi scopi
Preferenze
{title} {title} {title}
Cambia luogo
To find awesome listings near you!