CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI LA SPEZIA
ORDINANZA N° 42/98
Il Capitano di
      Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e del
      Circondario Marittimo della Spezia:
VISTO il
      Decreto 12 dicembre 1997 del Ministero dell’Ambiente, istitutivo dell’area
      naturale marina protetta denominata "Cinque Terre" (di seguito citato come
      Decreto);
VISTA la
      Legge 31 dicembre 1982 n° 979 recante disposizioni per la difesa del mare,
      nonchè la Legge quadro delle aree protette 6 dicembre 1991, n.° 394, ed in
      particolare l’art. 19 punto 7, che affida alle Capitanerie di Porto la
      sorveglianza sulle aree marine protette;
RICONOSCIUTA
      la necessità e l’urgenza di dare una prima immediata tutela ai beni
      ambientali rientranti nella zona "A" (riserva integrale) e "B" (riserva
      generale) dell’area naturale in questione, in attesa della costituzione
      dell’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre quale gestore dell’area e
      dell’emanazione del regolamento previsto dall’art. 7 del Decreto;
VISTI gli
      articoli 30 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di
      attuazione,
A V V I S A
con la
      pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 1998 del Decreto
      istitutivo è stata creata l’area naturale marina protetta denominata
      "Cinque Terre". L’Area va dal litorale sottostante il monte Vé (o Focone),
      in Comune di Levanto, al litorale sottostante al Santuario di Riomaggiore
      e si estende verso il largo all’incirca fino alla batimetrica dei 50
      metri;
 
all’interno di
      tale area vi sono due zone di riserva generale, intorno a Punta
      Mesco (Comuni di Levanto e Monterosso al Mare) e intorno al santuario di
      Riomaggiore;
 
all’interno
      della zona di riserva generale di Punta Mesco vi è una porzione di area
      classificata come zona di riserva integrale, il tutto come
      evidenziato nell’allegata planimetria e analiticamente con le coordinate
      geografiche nel Decreto;
 
nella zona di 
      riserva generale sono vietate la pesca a strascico e la pesca
      subacquea mentre la pesca è riservata ai pescatori professionisti dei
      Comuni di Levanto, Monterosso al Mare, Vernazza e Riomaggiore, con
      attrezzi selettivi e con imbarcazioni di lunghezza fuori tutto non
      superiore a 10 metri;
 
nella zona di 
      riserva integrale sono vietate ogni forma di pesca, di navigazione a
      motore e di immersioni subacquee. 
O R D I N A
      
ARTICOLO 1
Nella zona di 
      riserva generale dell’area naturale marina protetta delle Cinque
      Terre, così come descritta in premessa è fatto divieto di ancoraggio e
      ormeggio per tutte le imbarcazioni e natanti da traffico, pesca e diporto.
      Le unità in transito non devono superare la velocità di 8 nodi.
ARTICOLO 2
Nella zona di 
      riserva integrale è vietato l’ancoraggio e l’ormeggio di ogni tipo di
      mezzo nautico. In tale zona è consentito il transito di natanti non
      provvisti di motore. 
ARTICOLO 3
I contravventori
      alla presente Ordinanza e ai divieti contenuti nel Decreto saranno puniti,
      semprechè il fatto non costituisca più grave illecito o reato, ai sensi
      dell’articolo 30 della legge 979/1982 che prevede l’ammenda da lire
      200.000 a 5.000.000.
      La Spezia, 11 marzo 1998 
IL COMANDANTE
      C.V. (CP) Stefano VIGNANI

                                                                    
















