UFFICIO
      CIRCONDARIALE MARITTIMO 
      SANTA MARGHERITA LIGURE
      ORDINANZA N° 94/98
      AREA MARINA PROTETTA DI PORTOFINO
Il sottoscritto,
      Tenente di Vascello (CP) Pil., Capo del Circondario Marittimo di Santa
      Margherita Ligure,:
VISTO: il
      Decreto 6 Giugno 1998 del Ministero dell’Ambiente, istitutivo dell’area
      naturale marina protetta di Portofino, successivamente indicato come
      Decreto;
VISTA: la
      propria ordinanza n° 91/98 in data 25.08.1998, inerente a quanto
      sopracitato;
VISTA: le
      direttive impartite dal Ministero dell’Ambiente con Dispaccio n°
      4275/5/MIN in data 28.08.98;
VISTO:
      l’art 7 della Legge 16.07.1998, n° 239;
VISTA: la
      perimetrazione riportata dal Decreto ed allegata, come parte integrante
      della presente Ordinanza;
VISTI:
      gli articoli 30 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento
      di Esecuzione parte marittima;
VISTA: la
      competenza del Circondario Marittimo di Santa Margherita Ligure su parte
      dell’area della riserva marina di Portofino ed in particolare:
      a) l’area di riserva generale da Punta Carega a Punta Portofino, ricadente
      nel Comune di Portofino;
      b) l’area di riserva parziale da Punta Portofino a Punta Pedale, ricadente
      nei Comuni di Portofino e di Santa Margherita Ligure;
RITENUTO:
      necessario disciplinare transitoriamente in attesa della costituzione
      degli organi dell’Ente Gestore e dell’emanazione del previsto Regolamento
      le attività nautiche dell’area naturale marina protetta di Portofino
      ricadente nella giurisdizione di questo Circondario Marittimo:
RENDE NOTO
La riserva
      integrale è costituita nell’area marina di Cala dell’Oro, interna alla
      congiungente Punta Torretta – Punta del Buco ed è delimitata dalla
      congiungente i punti sottoindicati e la costa:
(OMISSIS)
Nella riserva
      integrale dell’area marina protetta di Portofino (Cala dell’Oro) 
      sono vietati:
      – la navigazione, l’ancoraggio e l’ormeggio di qualsiasi tipo di mezzo
      nautico;
      – qualsiasi tipo di pesca
      – la balneazione.
ORDINA
Art. 1 –
      RISERVA GENERALE
La riserva
      generale comprende il tratto di mare da Punta Portofino a Punta della
      Chiappa e la costa con esclusione della riserva integrale di Cala dell’Oro
      e fatto salvo il corridoio di accesso a S. Fruttuoso ed è delimitata dalla
      congiungente i punti sottoelencati:
(OMISSIS)
Nella zona di 
      riserva generale sono vietati:
      – l’ancoraggio;
      – l’ormeggio non regolamentato;
      – la pesca subacquea.
      Sono consentiti:
      – l’accesso a remi o a vela, con la possibilità di dare fondo all’ancora,
      soltanto a piccole unità navali non più lunghe di 6 metri circa.
      La velocità dovrà essere mantenuta non superiore ai 5 nodi e le rotte, per
      raggiungere il punto di fonda, dovranno essere perpendicolari
      all’andamento della linea di costa.
      Le unità da diporto da 7 metri in su, rispettando le modalità di
      navigazione precedentemente espresse, potranno accedere e dare fondo solo
      su autorizzazione della Capitaneria di Porto;
      – le immersioni subacquee guidate a cura di imprese/associazioni
      autorizzate dalla Capitaneria di Porto di Genova e già operative dalla
      data di entrata in vigore del Decreto. Tali attività subacquee dovranno
      essere compatibili con la tutela delle specie viventi e la conservazione
      dei fondali (fotografie, riprese subacquee, turismo subacqueo , etc.);
      – l’esercizio della piccola pesca professionale da parte di pescatori
      residenti nei Comuni di Camogli, Portofino e Santa Margherita Ligure con i
      mezzi e nei luoghi autorizzati (da intendersi, in attesa della prevista
      regolamentazione da parte dell’Ente di Gestione, con le unità navali e con
      gli strumenti da pesca indicati nella licenza, e nei luoghi di pesca
      tradizionali nell’ambito della zona "B");
      – la balneazione;
      – l’attività di pesca sportiva da riva con canna senza mulinello;
      – l’attività di pesca sportiva da natante (a remi o a vela non più lunghi
      di 6 metri circa) con l’uso di canna e lenza da fermo esercitata da
      cittadini di Camogli, Portofino e Santa Margherita Ligure.
ARTICOLO 2 –
      RISERVA PARZIALE
La riserva
      parziale comprende il tratto di mare da Punta Pedale alla punta Portofino
      e la costa, fatto salvo il corridoio di accesso al Porto di Portofino, e
      da Punta Chiappa a Punta Cannette ed è delimitata dalla congiungente i
      punti sottoindicati:
(OMISSIS)
Nella zona di 
      riserva parziale sono vietati:
      – l’ancoraggio;
      – l’ormeggio non regolamentato;
      – la pesca subacquea.
      Sono consentiti:
      – l’accesso e l’ancoraggio di piccole unità a remi, a vela, a motore
      non più lunghe di 6 metri circa.
      La velocità dovrà essere mantenuta non superiore a 5 nodi e le rotte per
      raggiungere il punto di fonda, dovranno essere perpendicolari
      all’andamento della linea di costa.
      Nella zona compresa tra le congiungenti punto A (Punta del Pedale), punto
      C (Punta Caieca) e punto B (Lat. 44°18′.42N e Long. 009°13′.10E) l’accesso
      e l’ancoraggio è consentito senza autorizzazione anche ad unità da diporto
      da 7 metri in su con le modalità di avvicinamento già precedentemente
      espresse per i natanti minori.
      Nelle restanti zone della riserva parziale le unità da diporto da sette
      metri in su potranno accedere e dare fondo solo su autorizzazione della
      Capitaneria di Porto;
      – le immersioni subacquee compatibili con la tutela delle specie viventi e
      la conservazione dei fondali, sia singole che guidate;
      – l’esercizio della piccola pesca professionale da parte di pescatori
      residenti nei comuni di Camogli, Portofino e Santa Margherita Ligure con
      mezzi autorizzati (da intendersi, in attesa della prevista
      regolamentazione da parte dell’ente di gestione, con le unità navali e con
      gli strumenti da pesca indicati nella licenza);
      – la balneazione;
      – la pesca sportiva con sole lenze e canne da fermo, da riva o con natanti
      non più lunghi di 6 metri circa
Articolo 3 –
      ROTTE E VELOCITA’
Le unità navali
      in navigazione nella fascia di mare prospicente l’area marina protetta di
      Portofino, per una larghezza di mille metri a partire dai confini
      dell’area protetta, devono procedere a velocità non superiore a 10 nodi.
      Tale limite non si applica per i battelli di linea per il trasporto
      passeggeri.
Articolo 4 –
      CORRIDOIO E PORTO DI PORTOFINO
Il corridoio di
      accesso al Porto di Portofino è riservato al transito.
      Tutte le unità che navigano nel suddetto corridoio devono procedere alla
      velocità massima di 5 nodi.
      Nell’area del Porto di Portofino, delimitata dalla linea immaginaria
      congiungente Punta Caieca e Punta Coppo, in assenza dell’Ente gestore
      della riserva, l’approdo ai pontili e l’ormeggio alle strutture fisse e ai
      galleggianti, è regolamentato dai titoli concessori in corso di validità e
      dalle ordinanze dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita
      Ligure.
Articolo 5 –
      SANZIONI
I contravventori
      alle disposizioni fissate con la presente ordinanza ed ai divieti
      contenuti nel decreto 6 giugno 1998 del Ministero dell’Ambiente saranno
      perseguiti, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito, ai
      sensi dell’art. 30 della Legge 30.12.1982, n° 979, che prevede la sanzione
      amministrativa da L. 200.000 a L. 5.000.000, nonchè la confisca delle
      cose, strumenti ed attrezzi attraverso i quali si sia commessa la
      violazione e la restituzione di quanto comunque asportato dalla riserva.
L’ordinanza n° 91/98 in data 25.08.1998 è abrogata.
Santa Margherita Ligure, 05.09.1998
IL COMANDANTE
      
Tenente di
      Vascello (CP) Pil.
F/to Guido
      FERRARO

                                                                    
















