Autore: Avvocato F. Zambonin – www.iltuolegale.it
Il 21 Giugno 2011 è entrato in vigore il D.Lgs. n.79 del 23 Maggio 2011, ossia il Codice del Turismo, il quale, attraverso i suoi 68 articoli suddivisi in 7 titoli, ha inteso disciplinare in un testo unitario ogni aspetto della variegata attività turistica, prima di allora suddivisa in varie norme a livello statale e regionale.
In particolare il Codice del Turismo ha dedicato il titolo VI ai contratti conclusi in ambito turistico, regolamentando le vacanze ed i pacchetti turistici per il quale opera la normativa in esame, i soggetti rilevanti per la normativa, le attività necessarie al corretto svolgimento delle trattative nonché alla conclusione di un contratto turistico, le responsabilità ed i risarcimenti connessi all’inadempimento degli operatori turistici.
Tale normativa riprende in buona sostanza le disposizioni contenute negli articoli da 83 a 100 del Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005), che vengono di conseguenza abrogati, con l’integrazione di alcune importanti puntualizzazioni, dirette a fare luce su alcuni punti controversi della precedente normativa, e che trovano in questa disciplina una risposta chiara ed univoca.
In tale senso, è stata ricompresa nella definizione di “Pacchetto Turistico” di cui all’art. 34 Cod. Turismo la crociera turistica, prima esclusa tra gli esempi espressi dal precedente art. 84 Cod. Consumo; ancora, è stato eliminato il riferimento alla durata dei servizi oggetto di contratto, che la precedente normativa richiedeva di una durata superiore alle 24 ore.
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