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Home » Gli Articoli di subacquea » Norme Sub » Regionali » Liguria - 42


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Liguria: Ordinanza n.42 di La Spezia

CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI LA SPEZIA

ORDINANZA N° 42/98

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e del Circondario Marittimo della Spezia:

VISTO il Decreto 12 dicembre 1997 del Ministero dell'Ambiente, istitutivo dell'area naturale marina protetta denominata "Cinque Terre" (di seguito citato come Decreto);

VISTA la Legge 31 dicembre 1982 n° 979 recante disposizioni per la difesa del mare, nonchè la Legge quadro delle aree protette 6 dicembre 1991, n.° 394, ed in particolare l'art. 19 punto 7, che affida alle Capitanerie di Porto la sorveglianza sulle aree marine protette;

RICONOSCIUTA la necessità e l'urgenza di dare una prima immediata tutela ai beni ambientali rientranti nella zona "A" (riserva integrale) e "B" (riserva generale) dell'area naturale in questione, in attesa della costituzione dell'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre quale gestore dell'area e dell'emanazione del regolamento previsto dall'art. 7 del Decreto;

VISTI gli articoli 30 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di attuazione,

A V V I S A

con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 1998 del Decreto istitutivo è stata creata l'area naturale marina protetta denominata "Cinque Terre". L'Area va dal litorale sottostante il monte Vé (o Focone), in Comune di Levanto, al litorale sottostante al Santuario di Riomaggiore e si estende verso il largo all'incirca fino alla batimetrica dei 50 metri;
 

all'interno di tale area vi sono due zone di riserva generale, intorno a Punta Mesco (Comuni di Levanto e Monterosso al Mare) e intorno al santuario di Riomaggiore;
 

all'interno della zona di riserva generale di Punta Mesco vi è una porzione di area classificata come zona di riserva integrale, il tutto come evidenziato nell'allegata planimetria e analiticamente con le coordinate geografiche nel Decreto;
 

nella zona di riserva generale sono vietate la pesca a strascico e la pesca subacquea mentre la pesca è riservata ai pescatori professionisti dei Comuni di Levanto, Monterosso al Mare, Vernazza e Riomaggiore, con attrezzi selettivi e con imbarcazioni di lunghezza fuori tutto non superiore a 10 metri;
 

nella zona di riserva integrale sono vietate ogni forma di pesca, di navigazione a motore e di immersioni subacquee.

O R D I N A

ARTICOLO 1

Nella zona di riserva generale dell'area naturale marina protetta delle Cinque Terre, così come descritta in premessa è fatto divieto di ancoraggio e ormeggio per tutte le imbarcazioni e natanti da traffico, pesca e diporto. Le unità in transito non devono superare la velocità di 8 nodi.

ARTICOLO 2

Nella zona di riserva integrale è vietato l'ancoraggio e l'ormeggio di ogni tipo di mezzo nautico. In tale zona è consentito il transito di natanti non provvisti di motore.

ARTICOLO 3

I contravventori alla presente Ordinanza e ai divieti contenuti nel Decreto saranno puniti, semprechè il fatto non costituisca più grave illecito o reato, ai sensi dell'articolo 30 della legge 979/1982 che prevede l'ammenda da lire 200.000 a 5.000.000.


La Spezia, 11 marzo 1998

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Stefano VIGNANI



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