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Home » Gli Articoli di subacquea » Norme Sub » Regionali » Liguria-175


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Liguria : Ordinanza n.175/99

Ministero dei Trasporti e della Navigazione

CAPITANERIA DI PORTO DI GENOVA

ORDINANZA N. 175/99

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Genova:

VISTO il Decreto 26 aprile 1999 del Ministero dell'Ambiente "Istituzione dell'area naturale marina protetta denominata Portofino", con allegata la cartografia della relativa perimetrazione;

VISTA la propria ordinanza n. 264/98 in data 5 settembre 1998, concernente la disciplina delle attività nell'area marittima predetta;

VISTE le direttive impartite dal Ministero dell'Ambiente - Ispettorato Centrale per la Difesa del Mare - con dispaccio ICOM/AMP/0793 in data 11 giugno 1999;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente in data 22 giugno 1999;

RITENUTO necessario, alla luce delle disposizioni ricevute, disciplinare transitoriamente, in attesa della costituzione degli organi dell'ente gestore e dell'emanazione del previsto regolamento, le attività nautiche nell'area naturale marina protetta di Portofino ricadente nella giurisdizione di questo Circondario Marittimo;

VISTA la legge 31 dicembre 1982 n. 979 ed in particolare il titolo V;

VISTO l'articolo 9 - comma 7 - della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

VISTO l'articolo 7 della legge 16 luglio 1998, n. 239;

VISTO l'articolo 2 - comma 7 - della legge 9 dicembre 1998, n. 426;

VISTI gli articoli 30 gel Codice della Navigazione e 59 del relativo regolamento di esecuzione:

RENDE NOTO

Articolo 1 - L'area naturale marina protetta denominata "Portofino", per come definita con il Decreto 26 aprile 1999 dal Ministero dell'Ambiente, è composta di tre zone: ZONA A di riserva integrale, ZONA B di riserva generale e ZONA C di riserva parziale con la seguente perimetrazione cartografica:

 

Latitudine

Longitudine

A)

44°19'12"N

09°12'52"E

B)

44°18'20"N

09°13'10"E

V)

44°18'11"N

09°12'46"E

 

 

 

Z)

44°18'09"N

09°12'54"E

C)

44°18'1"N

09°13'13"E

D)

44°17'43"N

09°13'22"E

E)

44°18'32"N

09°10'25"E

F)

44°18'50"N

09°10'34"E

 

 

 

G)

44°18'53"N

09°10'28"E

H)

44°18'35"N

09°10'13"E

I)

44°18'50"N

09°09'18"E

L)

44°19'13"N

09°08'29"E

M)

44°19'33"N

09°09'01"E

N)

44°19'26"N

09°09'01"E

 

 

 

O)

44°19'31"N

09°09'04"E

P)

44°19'38"N

09°08'47"E

Q)

44°19'48"N

09°08'55"E

R)

44°20'46"N

09°09'10"E

S)

44°20'46"N

09°09'20"E

La perimetrazione suddetta è riportata sullo stralcio planimetrico della carta nautica 107 che, allegato alla presente ordinanza, ne forma parte integrante.

Non fanno parte dell'area marina protetta di "Portofino" e non sono, pertanto, assoggettati ai vincoli imposti dal Decreto Ministeriale 26 aprile 1999 il canale di accesso e la rada di Portofino, il canale di accesso e la rada di S. Fruttuoso, il canale di accesso e la rada di Porto Pidocchio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 11 del predetto decreto.

Articolo 2 - La ZONA A di riserva integrale comprende il tratto di mare da Punta Torretta a Punta del Buco (Cala dell'Oro) ed è delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati:

 

Latitudine

Longitudine

T)

44°18'55"N

09°09'26"E

U)

44°18'44"N

09°10'00"E

Articolo 3 - La ZONA B di riserva generale comprende il tratto di mare da Punta di Portofino a Punta della Chiappa, fatto salvo il corridoio di accesso e la rada di S.Fruttuoso ed è delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati:

 

Latitudine

Longitudine

D)

44°17'43"N

09°13'22"E

E)

44°18'32"N

09°10'25"E

F)

44°18'50"N

09°10'34"E

 

 

 

G)

44°18'53"N

09°10'28"E

H)

44°18'35"N

09°10'18"E

I)

44°18'50"N

09°09'18"E

L)

44°19'13"N

09°08'29"E

Articolo 4 - La ZONA C di riserva parziale comprende il tratto di mare da Punta Pedale alla Punta Portofino, fatto salvo il corridoio di accesso e la rada di Portofino, e da Punta della Chiappa a Punta Cannette, fatto salvo il corridoio di accesso e la rada di Porto Pidocchio ed è delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati:

 

Latitudine

Longitudine

A)

44°19'12"N

09°12'52"E

B)

44°18'20"N

09°13'10"E

V)

44°18'11"N

09°12'46"E

 

 

 

Z)

44°18'09"N

09°12'54"E

C)

44°18'11"N

09°13'13"E

D)

44°17'43"N

09°13'22"E

 

 

 

L)

44°19'13"N

09°08'29"E

M)

44°19'33"N

09°08'44"E

N)

44°19'26"N

09°09'01"E

 

 

 

O)

44°19'31"N

09°09'04"E

P)

44°19'38"N

09°08'47"E

Q)

44°19'48"N

09°08'55"E

R)

44°20'46"N

09°09'10"E

S)

44°20'46"N

09°09'20"E

ORDINA

Articolo 5 - All'interno dell'area marina protetta "Portofino", per come individuata e delimitata all'articolo 1, sono vietate le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e le finalità istitutive dell'area naturale marina protetta medesima, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

In particolare, sono vietate:

  1. la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e, in genere, qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali e vegetali, ivi compresa l'immissione di specie estranee;

  2. l'alterazione con qualunque mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonché la discarica di rifiuti solidi e liquidi e, in genere, l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino;

  3. l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura nonché di sostanze tossiche o inquinanti;

  4. le attività che possano comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca da attuarsi nell'area.

Articolo 6 - L'entrata in vigore delle misure particolari stabilite per la ZONA A (art. 4.3 del decreto) è da intendersi con decorrenza immediata.

In detta zona sono tassativamente vietati:

  1. l'asportazione, anche parziale, ed il danneggiamento delle formazioni geologiche e minerali;

  2. la navigazione, l'accesso e la sosta con navi e natanti di qualsiasi genere e tipo;

  3. la balneazione;

  4. la pesca, sia professionale che sportiva, con qualunque mezzo esercitata.

In detta zona A è invece, consentito l'accesso unicamente alle imbarcazioni di servizio con compiti di sorveglianza e di soccorso.

Articolo 7 - L'entrata in vigore delle misure particolari stabilite per le ZONE "B" (art. 4.6 e 4.7) e "C" (art. 4.9 e 4.10) dal decreto ministeriale 26 aprile 1999 è sospesa a norma del decreto del Ministro dell'Ambiente del 22 giugno 1999, fino alla costituzione ed all'avvio dell'Ente Gestore e comunque non oltre la data del 30 settembre 1999.

Articolo 8 - L'ordinanza n. 264/98 in data 5 settembre 1998 di questa Capitaneria di Porto in premessa citata è abrogata;

Articolo 9 - I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non si configuri come reato, ai sensi dell'articolo 30 della legge 31 dicembre 1982 n. 979, che prevede la sanzione amministrativa da £. 200.000 a £. 5.000.000, nonché la confisca delle cose, strumenti ed attrezzi attraverso i quali sia stata commessa la violazione e la restituzione di quanto comunque asportato dalla riserva.

Articolo 10 - E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza che entra immediatamente in vigore.

Genova, 26 giugno 1999.

F.to IL COMANDANTE

Ammiraglio Ispettore (CP)

(Eugenio SICUREZZA)


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